DONAZIONI E RELATIVI VANTAGGI FISCALI

COS’È
Le donazioni (o erogazioni liberali) sono una delle modalità con cui l’ente di Terzo settore può raccogliere fondi o beni in natura da destinare alle proprie attività di interesse generale. In particolare, si ha donazione quando una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Non si è quindi di fronte a uno scambio, ma a un atto di generosità compiuto da una parte verso l’altra, senza pretendere nulla in cambio. Le donazioni possono essere sia in denaro che in natura. Il codice del Terzo settore disciplina all’art.83, il regime di detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore.

CHI COINVOLGE/ CHI ESCLUDE
La normativa in materia di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applica a tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

COME FUNZIONA
Le erogazioni liberali effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente percipiente. La detraibilità interviene sull’imposta lorda: una volta determinata quest’ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell’erogazione liberale effettuata. La deducibilità interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l’anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.

EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti. Nel caso in cui la persona opti per la detrazione, essa ammonterà al 35% se la donazione è effettuata ad una Odv, su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta di euro 10.500 se la donazione è fatta ad una Odv. L’erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.

ESEMPIO DI DETRAZIONE PER PERSONA FISICA
Reddito imponibile complessivo: 50.000 euro Imposta: 5.000 euro
Erogazione liberale effettuata: 10.000 euro
Risparmio d’imposta: 3.500 euro (10.000 x 35%)
Imposta da versare: 5.000 – 3.500 = 1.500 euro.
Nel caso in cui, invece la persona opti per la deducibilità della donazione, in denaro o in natura, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

ESEMPIO DI DEDUZIONE PER PERSONA FISICA
Reddito imponibile complessivo: 80.000 euro
Erogazione liberale effettuata: 5.000 euro
Importo massimo deducibile: 8.000 (80.000 x 10%)
Reddito imponibile: 80.000 – 5.000 = 75.000 euro

EROGAZIONI EFFETTUATE DA ENTI E SOCIETÀ
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile, nel medesimo limite del 10% del reddito complessivo dichiarato previsto per le persone fisiche. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell’eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.

ESEMPIO DI DEDUZIONE PER SOCIETÀ
Reddito imponibile complessivo: 800.000 euro
Erogazione liberale effettuata: 80.000 euro Importo massimo deducibile: 80.000 (800.000 x 10%)
Reddito imponibile: 800.000 – 80.000 = 720.000 euro

Rimane in vigore la legge 166/2016 per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore, compresi gli enti del terzo settore, non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. La donazione di tali beni, pertanto, non è considerata cessione e l’Iva relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione. I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016.

 

BENEFICIARI
  ONLUSAPSODVTUTTI GLI
ALTRI ETS
ENTRATA
IN VIGORE
 Dal 01/01/2018Dal periodo di imposta successivo all’operatività del registro unico e delle autorizzazione della EU
DONATOREPersona fisica – detrazione e limite30% su max 30.000€ di erogazione liberale35% su max 30.000€ di erogazione liberale30% su max 30.000€ di erogazione liberale
Persona fisica – deduzioneMax 10% del reddito
Società – deduzioneMax 10% del reddito